Risanamento del debito bancario: l’art 182 septies e il superamento del diniego dell’istituto dissenziente
L’art. 182 septies L.F., come novellato dalla L. 132/2015, permette alle imprese che versino in uno stato di decozione di imporre, a certe condizioni, ad un numero di creditori rappresentativi di una quota inferiore al 25% del debito bancario il contenuto di accordi volti alla ristrutturazione aziendale.
Tale operazione è possibile nel solo caso in cui il debito verso banche o intermediari finanziari non sia inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo dell’impresa.
Nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’accordo rappresentino almeno il 75% dei crediti complessivi, il debitore può richiedere, contemporaneamente all’istanza di omologazione, che l’accordo sia esteso anche ai creditori non aderenti allo stesso, con il limite che le banche e gli intermediari finanziari cui viene imposto l’accordo abbiano interessi economici e posizioni giuridiche omogenee agli aderenti.
Il Legislatore ha dimostrato un’attenzione particolare per la fase delle trattative che precedono l’accordo ex art. 182 septies L.F., tanto da subordinarlo al corretto svolgimento delle stesse.
È infatti espressamente stabilito espressamente che l’accordo può essere esteso anche ai creditori non aderenti nel caso in cui sia garantita la buona fede nelle trattative e che tutti i creditori appartenenti alle categorie siano stati messi in condizione di parteciparvi.
L’impegno nell’assicurare trasparenza e correttezza, si spinge fino alla necessaria assegnazione in capo al debitore del compito di provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi, che deve notificare alle banche e agli intermediari finanziari, per i quali i 30 giorni per proporre opposizione decorrono dalla data di ricezione della notifica.
In ultima battuta, rimane ferma la supervisione del Tribunale, che può avvalersi di una CTU, ove ritenga il parere di un esperto necessario ad accertare che tutte le prescrizioni siano rispettate e che i creditori non aderenti cui l’accordo sia stato imposto siano soddisfatti in misura almeno equivalente alle alternative verosimilmente praticabili.