La regolarità del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
IL CASO – Il socio di una s.n.c. proponeva reclamo avverso la sentenza che lo aveva dichiarato fallito, lamentando che non tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati dai creditori e confluiti nel procedimento gli fossero stati regolarmente notificati e, dunque, la violazione del contraddittorio.
Tuttavia, la sentenza dichiarativa di fallimento veniva confermata sia dalla Corte d’Appello che dalla Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza n. 445 del 14 gennaio scorso, ha ribadito che per la corretta instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica al debitore di un’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 15 L.F., a nulla rilevando eventuali irregolarità di notifica dei successivi ricorsi che si inseriscono nel medesimo procedimento.
Alla base di tale principio, più volte enunciato dalla Cassazione (v., ad es., ord. n. 22060/13, sent. nn. 6191/08, 19141/06 e 19072/04), vi è l’onere del debitore che sia stato già regolarmente convocato in camera di consiglio e dunque posto nelle condizioni di svolgere le proprie difese, di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.