Vessatoria la clausola “anti-avvocato”
Il divieto per l’assicurato di affidare la gestione del sinistro a un patrocinatore costituisce una limitazione all’autonomia contrattuale del consumatore nel rapporto con soggetti terzi tutelata dall’art. 33, co. 2 lett. t) del Codice del Consumo, e integra un illegittimo pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Così l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’affermare la natura vessatoria della clausola contenuta nei contratti di assicurazione RC auto di una nota compagnia di assicurazione, che poneva in capo al consumatore l’obbligo di non fare ricorso all’assistenza di soggetti terzi operanti professionalmente nel campo del patrocinio (quali avvocati, procuratori legali e simili) per la gestione del danno, sia nella fase stragiudiziale che in quella eventuale di ADR, addossando a carico del cliente una penale manifestamente eccessiva.