Tutela della lavoratrice madre fino al compimento del primo anno di età del figlio
Con la sentenza n. 475/2016 depositata l’11 gennaio 2017, la Cassazione ha rinnovato il divieto per il datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino, se non per colpa grave (da accertarsi nelle opportune sedi) della lavoratrice.
Qualora manchi tale colpa, il rapporto si considera come “mai interrotto” e, pertanto, alla lavoratrice dovrà essere corriposto lo stipendio “dal giorno del licenziamento sino alla rieffettiva ammissione in servizio”.