La transazione fiscale non è obbligatoria ma la soddisfazione parziale del credito erariale privilegiato rende necessaria la finanza esterna per la soddisfazione dei creditori privilegiati di grado inferiore
Con una concisa ma chiara pronuncia (Cass. Civ. Sez. I 16066/2018), la prima sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi cardine nel rapporto tra concordato con stralcio dei crediti erariali e transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F.
La Corte ha ribadito la stabilità del principio secondo cui la transazione fiscale è un sub-procedimento facoltativo che può (ma non deve) essere avviato dal debitore che abbia la necessità ad ottenere il voto favorevole degli enti interessati.
In assenza della transazione fiscale, la corte ha ribadito l’applicabilità delle regole generali dello stralcio dei debiti privilegiati anche alle pretese erariali. Ne consegue, secondo la Corte, che qualora vi sia uno stralcio del debito privilegiato (con l’attestazione che comunque la soddisfazione riservata al creditore privilegiato è maggiore rispetto allo scenario liquidatorio), la soddisfazione dei crediti di grado inferiore presuppone l’utilizzo di finanza esterna. Infatti, argomentando in modo contrario, si consentirebbe una illegittima inversione dell’ordine dei privilegi.