D.L. 59/16 e procedure
Focus novità per fallimento e concordato
Il Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 ha apportato alcune modifiche che interessano sia la procedura fallimentare che quella concordataria.
ART. 40 L.F. (Nomina del comitato)
Viene inserito in questo articolo un quinto comma che stabilisce che la costituzione del comitato dei creditori è da considerare simultanea all’accettazione, che può avvenire anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non sarà pertanto necessaria alcuna convocazione dinanzi al curatore, né attendere che venga eletto il presidente del comitato stesso.
ART. 95 L.F. (Progetto di stato passivo e udienza di discussione)
L’inserimento della possibilità di svolgere l’udienza di verifica dei crediti concorsuali e della formazione dello stato passivo anche per via telematica permetterà, con la postilla che venga garantito il contraddittorio e rispettata la partecipazione dei creditori, di ridurre l’attesa per il riparto ai creditori. Nel precisare che sarà possibile utilizzare le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi, il legislatore sembra aver inteso che, al fine di evitare un aggravio dei costi conseguenti, possano essere autorizzati direttamente gli ordini professionali ovvero fondazioni terze alla fornitura dei programmi per il supporto informatico.
ART. 104 ter L.F. (Programma di liquidazione)
All’articolo 104 ter L.F. viene inserita quale ulteriore giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, della presentazione del prospetto delle somme disponibili e un prospetto di ripartizioni delle medesime ogni quattro mesi dalla data del decreto previsto dall’art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. L’obiettivo del legislatore, coerente con le recenti modifiche apportate dal D.L. 83/2015 che stabiliscono un limite ai creditori di 180 giorni dalla redazione dell’inventario per la presentazione del programma di liquidazione, sembra essere proprio quello di sanzionare pesantemente quei curatori che non procedano tempestivamente alla distribuzione delle somme ai creditori concorsuali.
ART. 163 L.F. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti)
Anche in questo caso, il tribunale potrà stabilire che “l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”.
ART. 175 L.F. (Discussione della proposta di concordato)
In tema di concordato preventivo il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di svolgere in via telematica l’adunanza dei creditori, in cui i membri sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria. Anche se in concreto non è frequente che l’adunanza dei creditori si protragga per più udienze, l’intento che pare aver mosso il legislatore sembrerebbe essere sempre il medesimo, e cioè un notevole snellimento dei tempi della procedura a vantaggio degli interessi creditizi.
ART. 155-sexies – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Al fine di dotare il curatore fallimentare, il commissario e il liquidatore giudiziale di poteri di indagine più ampi e di una maggiore autonomia il legislatore ha legittimato gli organi delle procedure concorsuali ad avvalersi direttamente e personalmente delle informazioni patrimoniali contenute nelle banche dati riguardanti i soggetti verso cui la procedura dimostri di vantare un credito, previa necessaria autorizzazione del giudice delegato, ma anche in assenza di un titolo esecutivo.
- Pubblicato il Accordi, Ristrutturazioni e procedure concorsuali